diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2929 del 14/05/1984 (Rv. 434970 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - IPOTESI EX ART. 29 LETT. C) DELLA PREDETTA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434970-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - IPOTESI EX ART. 29 LETT. C) DELLA PREDETTA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di locazione concernente immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, per il diniego della rinnovazione alla prima scadenza del contratto quando il locatore intenda effettuare lavori di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 29 lett. C) della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'intervento edilizio deve riguardare l'immobile oggetto del contratto, a nulla rilevando che i progettati lavori interessino altre parti dell'edificio in cui detto immobile è situato, o che per la loro esecuzione il locatore abbia a subire un aggravio di spesa in conseguenza della permanenza del conduttore nello stesso, venendo quest'ultima situazione in rilievo solamente nella diversa ipotesi, prevista dalla lettera d) del medesimo art. 29, dell'esecuzione di interventi sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione, ai sensi delle leggi vigenti.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. C CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)