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Sez. 3, Sentenza n. 6508 del 11/12/1984 (Rv. 438084 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE PER INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE - RIFERIMENTO ALL'INTERO EDIFICIO DI CUI L'IMMOBILE FA PARTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438084-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE PER INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE - RIFERIMENTO ALL'INTERO EDIFICIO DI CUI L'IMMOBILE FA PARTE - ESCLUSIONE.*

L'art. 29 lett. C) della legge n. 392 del 1978, nel consentire al locatore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diniego di rinnovazione alla prima scadenza (ovvero, in regime transitorio, il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 73 della legge stessa) nel caso in cui intenda procedere, tra l'altro, all'integrale ristrutturazione, si riferisce esclusivamente all'immobile locato e non all'intero edificio di cui quello fa parte, risultando ciò sia dal dato testuale - che usa la dizione "immobile" e non quella di "edificio" - e dalla possibile indipendenza funzionale del singolo immobile locato, sia dalla ratio della disposizione, potendo l'integrale ristrutturazione del singolo immobile essere impedita dalla permanenza in esso del conduttore. (Conf 2929/84, mass n 434970; (Conf 5021/83, mass n 429893).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)