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Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 24/05/2012 (Rv. 622597 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - OBBLIGHI - IN GENERE | Principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori - Nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Vigenza - Conseguenze - Adesione dell'amministratore ad un sindacato di gestione - Rilevanza - Giusta causa di revoca - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622597-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - OBBLIGHI - IN GENERE

Anche prima della riforma del diritto societario approvata col d.lgs. n. 6 del 2003 - che ha introdotto l'art. 2380 bis cod. civ., secondo il quale la gestione dell'impresa sociale spetta "esclusivamente" agli amministratori - vigeva, nella società per azioni, il principio di esclusività delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile "ratione temporis", costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore di una società per azioni, agli effetti dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ., la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontà maggioritaria dei relativi contraenti (cosiddetto sindacato di gestione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2383, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)