Sez. 1, Sentenza n. 23557 del 12/09/2008 (Rv. 605347 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Amministratore - Revoca - Giusta causa - Nozione - Idoneità alla interruzione del rapporto fiduciario - Necessità - Fatti estranei alla condotta dell'organo - Compatibilità - Limiti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
In tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un "quid pluris", cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1725, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)