Sez. 1, Sentenza n. 4079 del 12/10/1989 (Rv. 463846 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE FISSATA IN SEDE AMMINISTRATIVA EX LEGGE N. 385 DEL 1980 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA PRONUNCIA N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESTENSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ SECONDO LA REGOLA GENERALE DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DI AREA EDIFICABILE FISSATA IN SEDE AMMINISTRATIVA EX LEGGE N. 385 DEL 1980 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA PRONUNCIA N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESTENSIONE - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ SECONDO LA REGOLA GENERALE DELL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - NECESSITÀ.*
L'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale, nel senso che la norma dichiarata illegittima non può trovare applicazione nemmeno con riguardo ai rapporti già sorti, ove ancora in contestazione, comporta, nel giudizio di opposizione avverso l'indennità di espropriazione di area edificabile fissata in Sede amministrativa in base ai criteri della legge 29 luglio 1980 n. 385, che l'indennità medesima deve essere liquidata secondo la regola generale dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per effetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale di detti criteri, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, pure se tale sentenza sia sopravvenuta dopo il decreto d'espropriazione od anche in corso di causa. (V 4457/87, mass n 453174; (V 7214/86, mass n 449287).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)