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Sez. 1, Sentenza n. 10738 del 28/10/1993 (Rv. 484112 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Versamento - Soggetto obbligato - Cooperativa edilizia delegata dal Comune al compimento della procedura espropriativa - Esclusione - Comune - Indennità - Versamento - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484112-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

In tema di espropriazione per pubblico interesse, la Cooperativa edilizia delegata dal Comune al compimento della procedura espropriativa, avendo agito in nome e per conto dell'Ente istituzionalmente preposto all'esproprio, indipendentemente dalle espressioni adottate nell'atto di autorizzazione all'occupazione, non può essere considerata soggetto obbligato al versamento della indennità di occupazione, la quale, in quanto accessoria alla indennità di espropriazione, non può che gravare sull'unico soggetto legittimato passivo nel procedimento di opposizione alla stima, e cioè sul Comune.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)