diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2835 del 28/03/1996 (Rv. 496653 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione suoli per realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Delegazione di atti espropriativi a cooperative da parte del comune - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione - Spettanza esclusiva al comune.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496653-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regione Sicilia 26 maggio 1973 n. 21 e degli artt. 15 e 16 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 95, anche quando il comune e la cooperativa edilizia convengono che quest'ultima provveda direttamente all'acquisizione dell'area, la cooperativa agisce sempre in nome e per conto del comune, secondo le regole stabilite dalla legge statale n. 865 del 1971 (cui rinvia la citata legge regionale n. 95 del 1977), sicché spetta al comune, e non alla cooperativa edilizia, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato. La cooperativa non è legittimata passiva nemmeno nella controversia riguardante l'indennità di occupazione del fondo poi espropriato, indipendentemente dalle espressioni adottate nell'atto di autorizzazione dell'occupazione, atteso che l'indennità di occupazione è accessoria a quella di espropriazione e non può, quindi, che gravare su chi è tenuto al pagamento di quest'ultima indennità.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 27, Legge Reg. Sicilia 05/12/1977 num. 95 art. 15, Legge Reg. Sicilia 05/12/1977 num. 95 art. 16, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)