Sez. 1, Sentenza n. 1442 del 07/10/2025 Cc. (dep. 14/01/2026) Rv. 289296-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Diritto alla cottura dei cibi - Previsione da parte dell'amministrazione penitenziaria di fasce orarie differenziate per i detenuti sottoposti a regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche e organizzative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la differenziazione non minasse il diritto del detenuto ad una sana alimentazione e fosse adeguatamente giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, nonché dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune).
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Legge 30/06/2000 num. 230 art. 13 com. 4, Legge 30/06/2000 num. 230 art. 36 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)