Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 11/06/2004 (Rv. 573621 - 01)
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO (DENUNZIA DEI REDDITI; DICHIARAZIONI ALLA P.S.; DICHIARAZIONI RESE ALLA P.A.; IN GENERE) | Dichiarazioni di fatti a sè sfavorevoli rese dal cittadino alla Guardia di finanza in sede di elevazione del verbale di constatazione di illecito amministrativo per infrazione valutaria - Attinenza delle dichiarazioni a diritti indisponibili - Valore probatorio - Confessione - Insussistenza - Prova liberamente apprezzabile - Limiti - Mancata utilizzazione - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DICHIARAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VALORE PROBATORIO (DENUNZIA DEI REDDITI; DICHIARAZIONI ALLA P.S.; DICHIARAZIONI RESE ALLA P.A.; IN GENERE)
Nei rapporti relativi all'irrogazione di una sanzione pecuniaria per violazione di norme valutarie (nella specie, omessa dichiarazione di importazione di titoli, in violazione dell'art. 3 del decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), le dichiarazioni sulla verità di fatti a sè sfavorevoli rese dal cittadino alla Guardia di finanza al momento della elevazione del verbale di constatazione dell'infrazione, vertendo su fatti relativi a diritti indisponibili (atteso che lo "ius puniendi" della pubblica amministrazione prescinde del tutto da qualsivoglia volontà del privato, il quale può solo subire - sussistendo gli elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma prevedente l'illecito valutario - le conseguenze sanzionatorie del fatto da lui compiuto), non formano piena prova contro colui che le ha rese a norma degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., ma vanno liberamente apprezzate dal giudice, che, però, dato il loro particolare valore, deve adeguatamente motivarne l'eventuale mancata utilizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 3, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)