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Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 30/05/1989 (Rv. 462941 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - LIMITE MINIMO DI SEI MESI - ANATOCISMO FONDATO SUGLI USI BANCARI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462941-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - LIMITE MINIMO DI SEI MESI - ANATOCISMO FONDATO SUGLI USI BANCARI - INAPPLICABILITÀ.*

Il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall'art. 1283 cod. civ., non si applica all'anatocismo fondato sugli Usi bancari, poiché il rinvio agli Usi, formulato in termini generali all'inizio dello articolo citato, deroga a tutte le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell'anatocismo, compresa quella relativa al detto limite temporale. (V 4920/87, mass n 453545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)