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Sez. L, Sentenza n. 5012 del 27/04/1992 (Rv. 477004 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Scadenza del termine illegittimamente apposto - Cessazione di fatto della prestazione lavorativa - Onere del lavoratore di comunicare la volontà di continuare il rapporto convertitosi a tempo indeterminato - Insussistenza - Lunghezza dell'intervallo tra detta scadenza e la contestazione della legittimità dell'estromissione dall'azienda - Irrilevanza - Limiti - Onere probatorio relativo - Incidenza.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477004-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere

Cessata di fatto la prestazione lavorativa con la scadenza del termine illegittimamente apposto, il lavoratore non ha l'onere di comunicare al datore di lavoro la volontà di continuare ad essere parte del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nel quale si è convertito il precedente rapporto a termine illegittimo), né la continuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere esclusa solo per la lunghezza dell'intervallo trascorso dalla scadenza del termine alla contestazione della legittimità dell'estromissione dall'azienda, ancorché durata e modalità di tale intervallo possono rilevare quali sintomi di un'avvenuta risoluzione negoziale (per dimissioni o per mutuo consenso) del rapporto di lavoro predetto, l'onere probatorio della quale è carico del datore di lavoro interessato a dedurla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)