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Sez. L, Sentenza n. 8839 del 18/06/2002 (Rv. 555159 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Dichiarazione della illegittimità della apposizione del termine - Tempo intercorso tra la scadenza del termine e la contestazione della sua legittimità - Sintomo risoluzione del rapporto per dimissioni o per mutuo consenso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555159-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (nella specie, contratto di arruolamento "a viaggio") la durata e le modalità dell'intervallo trascorso dalla scadenza del termine, che si assume illegittimamente apposto al contratto, alla contestazione della illegittimità dell'estromissione dall'azienda ben possono rilevare, quali sintomi di una avvenuta risoluzione negoziale, per dimissioni (non essendo il lavoratore interessato alla prosecuzione del rapporto) o per mutuo consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)