Sez. L, Sentenza n. 3753 del 29/03/1995 (Rv. 491526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Mutuo consenso in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti - Rilevanza - Cessazione della funzionalità di fatto del rapporto determinata dalle parti in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
È configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372, primo comma, cod. civ., anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti. In particolare è suscettibile di una qualificazione in tal senso - nel quadro anche della attuale tendenza, nell'evoluzione della teoria e della disciplina dei contratti, alla riduzione del ruolo e della rilevanza della volontà dei contraenti, intesa come momento psicologico dell'iniziativa contrattuale, e alla "oggettivazione" del contratto, con attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico - il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinino la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la risoluzione consensuale del rapporto in un caso in cui l'azione per il riconoscimento della nullità dell'apposizione del termine e della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato era stata proposta a quasi dieci anni di distanza dalla conclusione di fatto del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372 com. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)