Sez. 3, Sentenza n. 27216 del 30/06/2026 Ud. (dep. 20/07/2026) Rv. 290197-01
GIUDIZIO - IN GENERE | Giustizia riparativa - Richiesta di ammissione al programma - Valutazione di utilità ex art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Criteri - Dissenso della persona offesa - Rilevanza - Limiti.
GIUDIZIO - IN GENERE
In tema di giustizia riparativa, il giudizio sull'utilità dell'avvio del programma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell'effettiva disponibilità dell'autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l'altro, sicché il rifiuto della persona offesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini della valutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unico parametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare il diniego di accesso all'istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso alla mediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 150.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 46, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)