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Sez. 2, Sentenza n. 28366 del 30/04/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290542-02

GIUDIZIO - IN GENERE | Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Dissenso della persona offesa - Onere dell’imputato richiedente di prospettare l’utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali della persona offesa o alla vittima di diverso reato - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290542-02

GIUDIZIO - IN GENERE

In tema di giustizia riparativa, l'imputato istante, a fronte del dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma, è tenuto a prospettare l'utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest'ultima ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, in quanto l'accoglimento della richiesta postula, in positivo, l'utilità dello svolgimento del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 46, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53 com. 1 lett. A)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)