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Sez. 3, Sentenza n. 27866 del 05/06/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264200 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Fornitura di manodopera e contratto d'appalto - Criteri distintivi - Individuazione - Mera fornitura di manodopera da parte di soggetto non autorizzato - Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264200-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera è determinata non solo dalla proprietà dei fattori di produzione, ma anche dalla organizzazione dei mezzi e dalla assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, è sottoposta alla sanzione penale di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)