diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4454 del 30/11/2005 Ud. (dep. 03/02/2006) Rv. 233239 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Illecita mediazione nella fornitura di manodopera - Reato di cui all'art. 1 della L. n.1369 del 1960 - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 - Continuità normativa.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

La fattispecie di cui all'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta punibile ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta "riforma Biagi"), in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)