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Sez. 3, Ordinanza n. 861 del 25/11/2004 Ud. (dep. 18/01/2005) Rv. 230664 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Fornitura di manodopera e contratto d'appalto - Criteri distintivi - Individuazione - Mera fornitura di manodopera da parte di soggetto non autorizzato - Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

In tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione ma altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati configura il reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta riforma Biagi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)