Sez. 3, Sentenza n. 889 del 29/11/2011 Ud. (dep. 13/01/2012) Rv. 251641 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Condono paesaggistico - Valutazione di compatibilità paesaggistica - Nozione di "superficie utile" di cui all'art. 181, comma primo ter, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Agli effetti della valutazione di compatibilità paesaggistica, il cui esito positivo determina la non applicabilità delle sanzioni penali previste per i reati paesaggistici dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la nozione di "superficie utile" di cui al comma primo-ter, lett. a), della richiamata disposizione, dev'essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa all'abusiva realizzazione in zona vincolata di una veranda, di due locali seminterrati e delle scale necessarie per raggiungerli, ha precisato che la "sanatoria" paesaggistica va esclusa in tutti i casi in cui la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati, sia idonea a determinare una compromissione ambientale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)