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Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016 (Rv. 639419 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639419-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)