Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016 (Rv. 639419 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)