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Sez. 6, Sentenza n. 4328 del 02/03/1999 Ud. (dep. 07/04/1999) Rv. 213659 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Funzione - Possibilità di mantenimento del sequestro - Sussistenza - Utilizzabilità a fini probatori delle cose sequestrate - Esclusione - Conseguenze in tema di mancata convalida.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213659-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria - ex art. 355 cod. proc. pen. - non incide sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida - i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli art. 324 ss. cod. proc. pen. - ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l'utilizzazione processuale del bene sottoposto alla misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)