Sez. 1, Sentenza n. 1708 del 10/01/1995 Ud. (dep. 21/02/1995) Rv. 200974 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida | Omessa convalida - Inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata e da nessuno richiesta - Esclusione.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida
L'omessa convalida del sequestro operato dalla P.G. non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata e da nessuno richiesta, nonostante la mancata convalida, avendo questa la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di contestare sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale il bene in parola.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)