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Sez. 3, Sentenza n. 3625 del 21/12/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212522 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA | Omissione - Effetti - Restituzione all'avente diritto - Configurabilità - Inutilizzabilità a fini processuali - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212522-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA

La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria comporta semplicemente la possibilità, per l'avente diritto, di richiedere la restituzione della cosa, ma non influisce sulla valutazione probatoria da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)