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Sez. 2, Sentenza n. 4065 del 06/12/1975 (Rv. 378367 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378367-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - NECESSITA.*

L'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa, non e sindacabile in Sede di legittimita, anche se sia frutto di un travisamento del fatto (non essendo un errore del genere previsto come motivo di ricorso per Cassazione), salva l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 357/75, mass n 373595).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)