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Sez. 1, Sentenza n. 596 del 08/02/1978 (Rv. 389899 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389899-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, e sindacabile in Sede di legittimita, per vizi di motivazione ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ, qualora non sia fondato sulla base di mera assunzione acritica di un fatto, con riguardo alla quale l'eventuale travisamento e denunciabile con istanza di revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ, ma si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli Atti del processo e del comportamento processuale delle parti. (V 177/76, mass n 378827; (V 4065/75, mass n 378367).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)