Sez. 3, Sentenza n. 2117 del 13/06/1969 (Rv. 341409 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - LIMITI.*
L'Esercizio del diritto di cronaca e legittimo (e come tale rende lecita la cronaca anche se lesiva della reputazione altrui) quando sia giustificato dal fine di informare la collettivita di episodi di pubblico interesse (quali Atti di violenza contrari alla coscienza sociale) ed abbia i requisiti della continenza (aderenza del contenuto della cronaca al fatto riferito) e della verita obbiettiva o putativa. (V. 1959-67, massima n. 328936 3860-55 565-54).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 127 art. 1 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 127 art. 3, Cod. Pen. art. 58 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)