Sez. 1, Sentenza n. 841 del 07/03/1975 (Rv. 374219 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - CRONACA GIUDIZIARIA - LIMITI - FATTI NON CONTROLLATI OD INVENTATI - RESPONSABILITA PER DIFFAMAZIONE - REALTA DELL'ARRESTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - CRONACA GIUDIZIARIA - LIMITI - FATTI NON CONTROLLATI OD INVENTATI - RESPONSABILITA PER DIFFAMAZIONE - REALTA DELL'ARRESTO GIUDIZIARIO - IRRILEVANZA.*
In tema di diritto di cronaca, l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale, come quelli inerenti, da un lato, alla perpetrazione di reati e, dall'altro, all'attivita di polizia giudiziaria, e preminente rispetto al principio (art 27 cost) per cui ognuno deve essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio, siffatta preminenza comportando il sacrificio, entro certi limiti, del diritto alla presunzione di innocenza. Fra tali limiti va tenuto presente quello per cui ogni notizia idonea a indurre l'opinione pubblica ad attribuire - prima della condanna - un reato a una persona (come le notizie relative a denuncie, querele, rapporti, arresti e simili), deve, per essere lecitamente pubblicata, non soltanto essere vera, ma anche avere un contenuto ed una Forma tali da rendere quanto piu possibile avvertito il pubblico che la colpevolezza dell'accusato non puo ancora ritenersi acquisita come fatto certo, evitandosi quindi tutti quei fatti e particolari, non ancora sicuramente accertati, e tutte quelle espressioni non strettamente indispensabili che tale certezza possano gia creare nell'animo dei piu. Qualora un fatto del genere di quelli da ultimo indicati (nella specie, la confessione della persona arrestata) sia stato inventato dal cronista, o anche solamente riportato senza il dovuto controllo dell'attendibilita della fonte, viene meno l'esimente costituita dal diritto di cronaca e la pubblicazione acquista carattere diffamatorio; ne il solo fatto che l'arresto sia realmente avvenuto puo esimere il cronista da responsabilita per il danno causato al diffamato. (nella specie, quest'ultimo era stato poi assolto dal reato, con formula piena). (V 1499/72, mass n 358172; 2117/69, mass n 341409; (V 1959/67, mass n 328936).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)