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Sez. 3, Sentenza n. 465 del 22/01/1996 (Rv. 495529 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Esercizio - Continenza formale e sostanziale - Presupposti relativi - Narrazione di fatti determinati con esposizione di opinioni - Valutazione della continenza sostanziale e formale - Criteri.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495529-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

La continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità, intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari; la continenza formale presuppone, invece, che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione. Nell'ipotesi, poi, che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)