Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 24/06/1993 (Rv. 482904 - 01)
Esecuzione forzata - Intervento - In genere, avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti | Omissione - Divieto di assegnazione o di vendita - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza.
Esecuzione forzata - Intervento - In genere, avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti
L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)