Sez. 3, Sentenza n. 9394 del 11/06/2003 (Rv. 564190 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ | Espropriazione immobiliare - Vendita - Acquisizione della documentazione ipocatastale aggiornata - Omissione - Ordinanza di vendita - Emissione - Nullità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti - Omissione - Divieto di assegnazione o di vendita - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ
In materia di esecuzione per espropriazione forzata, la nullità dell'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato emessa senza la previa acquisizione della documentazione ipocatastale o per mancato aggiornamento (nel caso, dal 1991 al 1995) della documentazione medesima non risulta prevista da alcuna norma, e il principio di tassatività e tipicità che la connota non consente al giudice di integrare additivamente la disciplina delle nullità assolute (salvo il caso della deduzione di illegittimità costituzionale, che venga ritenuta non manifestamente infondata); né sanzione di nullità risulta del pari prevista dall'art. 498 cod. proc. civ. (il quale prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso) comportando soltanto che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 503, Cod. Proc. Civ. art. 507, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 2043
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)