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Sez. 1, Sentenza n. 30001 del 05/06/2013 Cc. (dep. 12/07/2013) Rv. 256407 - 01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Delitto successivamente commesso - Mancata concessione del beneficio - Revoca obbligatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256407-01

PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)