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Sez. 1, Sentenza n. 5451 del 22/10/1996 Cc. (dep. 23/11/1996) Rv. 207109 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Sospensione condizionale della pena - Revoca - Possibilità nei soli casi di revoca obbligatoria - Applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione - Potere del giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena concesso dal giudice della cognizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207109-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo nel caso in cui si verta in un'ipotesi di revoca obbligatoria, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 e 2, cod. pen., perché le ipotesi di revoca facoltativa implicano l'esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice della cognizione. Ne consegue che, in caso di applicazione della continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con una delle sentenze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)