Sez. 1, Sentenza n. 8685 del 26/06/2001 (Rv. 547724 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992, convertito, con modif., in legge n. 359 del 1992 - Criteri - Riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione - Edificabilità prevista dallo strumento urbanistico vigente - Sufficienza - Edificabilità di fatto - Rilevanza ai soli fini della quantificazione della indennità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione della indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, in presenza di uno strumento urbanistico vigente ed applicabile, è sulla sola base di esso che va individuata la capacità edificatoria o la natura agricola di un fondo, fermo restando che la cosiddetta edificabilità di fatto assume rilievo solo residuale, con la conseguenza che, solo una volta accertata la vocazione edificatoria del fondo alla stregua di detti strumenti, possono assumere rilevanza, in sede di individuazione del valore di mercato dell'area stessa come componente dei parametri di cui al citato art. 5 bis, i profili attinenti alle preesistenti opere di urbanizzazione, e l'inserimento in comparto già ampiamente edificato. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, ignorando che il terreno espropriato era legalmente inedificabile perché insistente in zona destinata dal PRG alla viabilità pubblica, aveva dato indebito rilievo alla edificabilità del fatto dell'area, ravvisata nell'inserimento della stessa in un contesto di alta urbanizzazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)