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Sez. U, Sentenza n. 1581 del 18/09/1970 (Rv. 347476 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - DECRETI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI TITOLARI DI UFFICI PRIVATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E TUTELARI (NELLA SPECIE, CURATORE DI EREDITA GIACENTE) - NATURA - IMPUGNABILITA DINANZI AL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347476-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - DECRETI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI TITOLARI DI UFFICI PRIVATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E TUTELARI (NELLA SPECIE, CURATORE DI EREDITA GIACENTE) - NATURA - IMPUGNABILITA DINANZI AL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

I provvedimenti con i quali l'organo giurisdizionale competente in materia di procedimenti di giurisdizione volontaria, liquida le competenze spettanti alle persone nominate titolari di uffici privati con funzioni amministrative e tutelari, hanno carattere giurisdizionale decisorio, in quanto diretti a dirimere l'eventuale conflitto d'interessi tra la persona titolare dell'ufficio privato e coloro che sono tenuti a corrispondere il relativo compenso. Tali provvedimenti non sono suscettibili di impugnazione mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che li ha emessi o all'organo giurisdizionale cui questi appartiene, in analogia delle norme che regolano l'ordinario procedimento di ingiunzione, mancando essi dell'elemento essenziale costituito dall'ingiunzione di pagamento emesso nei confronti dei soggetti nello stesso espressamente indicati ma sono impugnabili con il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. (nella specie il provvedimento di liquidazione del compenso era stato emesso con decreto del pretore a favore di curatore di eredita giacente). (V 389'69, mass n 338437 297'69, mass n 338288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)