diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7118 del 29/08/1987 (Rv. 455270 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - VALUTAZIONE DELLE DETTE PROVE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455270-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL GIUDIZIO PENALE - VALUTAZIONE DELLE DETTE PROVE - CRITERI.*

La sentenza costituzionale del 22 marzo 1971 n. 55 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 cod. proc. pen. nella parte in cui disponeva che l'accertamento dei fatti materiali compiuto nel processo penale fosse vincolante nei giudizi civili o amministrativi anche nei confronti di soggetti ad esso rimasti estranei - non esclude (al pari della sentenza costituzionale del 27 giugno 1973 n. 99, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità, sotto un analogo profilo, dell'art. 27 cod. proc. pen.) che il giudice civile possa utilizzare, anche nei confronti di tali soggetti, le prove raccolte nel giudizio penale, con piena libertà di giudizio per trarne conseguenze nei loro riguardi, quando abbia assoggettato tali prove ad autonomo e non superficiale vaglio critico, anche mediante il riscontro ed il confronto con gli elementi di prova raccolti nel giudizio civile, senza limitazioni per quei soggetti di dedurre altre prove sui medesimi fatti, escludendosi in tal modo ogni violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. (Conf 2366/84, mass n 434402; (Conf 5292/80, mass n 409149; (Conf 86/80, mass n 403459).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)