Sez. 2, Sentenza n. 503 del 08/02/1975 (Rv. 373801 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FACOLTA OFFERTA AL PRIMO COSTRUTTORE - SCELTA D'UNA DELLE TRE SOLUZIONI - VINCOLATIVITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FACOLTA OFFERTA AL PRIMO COSTRUTTORE - SCELTA D'UNA DELLE TRE SOLUZIONI - VINCOLATIVITA.*
Per il principio della prevenzione, chi edifica per primo sul fondo contiguo ad un altro ha tre possibilita: a) costruire sul confine; b) costruire con distacco dal confine, osservando la distanza imposta dal codice o quella maggiore prevista dai regolamenti locali; C) costruire con distacco dal confine inferiore alla meta di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino, che costruisce successivamente, di avanzare il proprio edificio fino a quello preesistente, pagando meta del valore del muro del vicino, che diverra comune, ed il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica. Chi edifica per primo, una volta che abbia scelto una delle suddette facolta, deve attenersi, nella prosecuzione in altezza della costruzione dell'edificio, alla scelta compiuta, in modo che ogni parte dell'immobile superiore risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, salva la facolta di chi sopraeleva di arretrarsi, sempre che l'arretramento sia tale da raggiungere la distanza legale dal confine. (V 2473/73, mass n 365895).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)