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Sez. 1, Sentenza n. 2473 del 03/10/1973 (Rv. 365895 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - SCELTA COMPIUTA DAL COSTRUTTORE IN PREVENZIONE - OBBLIGO DI OSSERVANZA PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365895-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - SCELTA COMPIUTA DAL COSTRUTTORE IN PREVENZIONE - OBBLIGO DI OSSERVANZA PER L'INTERA ALTEZZA DELL'EDIFICIO.*

Colui che edifica per primo rispetto al vicino, una volta che, nell' iniziare la costruzione, si sia giovato di una delle tre facolta concessegli dall'art 873 cod civ, deve attenersi, nella prosecuzione in altezza della costruzione, alla scelta compiuta di guisa che ogni parte superiore dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso. (Conf 1471/72, mass n 358123; 1376/71, mass n 351631; (Conf 2893/67, mass n 330520).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)