Sez. L, Sentenza n. 2626 del 11/02/2004 (Rv. 570047 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Condizione - Analitica specificazione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
La parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentirne il controllo in sede di legittimità. (Nella specie, la sentenza impugnata, pur se errata nell'individuazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali, è stata confermata dalla S.C., in quanto, in mancanza della specificazione delle voci da computare e dei relativi importi, non poteva escludersi che la somma liquidata rientrasse nei livelli minimi dello scaglione superiore, in base al quale le spese stesse avrebbero dovuto essere liquidate, e che quindi, nonostante l'errore, fosse da escludere la denunciata violazione dei minimi tariffari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)