Sez. 3, Sentenza n. 6864 del 25/05/2000 (Rv. 536894 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Condizioni - Analitica specificazione delle singole voci tariffarie in ipotesi violate - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
La parte che intende impugnare per cassazione la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere della analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)