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Sez. L, Sentenza n. 5607 del 23/06/1997 (Rv. 505393 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Per spese, competenze e onorari - Divieto - Condanna alle spese - Impugnabilità in Cassazione per violazione dei minimi tariffari - Analitica specificazione in ordine alle singole voci - Onere a carico dell'istante.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505393-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta globalmente per spese, competenze e onorari, perché ciò non consentirebbe alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunciare le eventuali violazioni, anche alla luce dell'onere, gravante sulla parte che intenda impugnare per Cassazione, dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)