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Sez. 6, Sentenza n. 5414 del 11/12/1989 Ud. (dep. 13/04/1990) Rv. 184034 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - SPACCIO RIPETUTO DI MODICHE QUANTITÀ DI SOSTANZA STUPEFACENTE - INTEGRAZIONE DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - POSSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1989-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184034-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - SPACCIO RIPETUTO DI MODICHE QUANTITÀ DI SOSTANZA STUPEFACENTE - INTEGRAZIONE DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE N. 685 DEL 1975 - POSSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, l'applicazione del principio secondo cui lo spaccio ripetuto di modiche quantità di sostanza stupefacente realizza la fattispecie dell'art. 71 legge n. 685 del 1975 presuppone che lo spaccio ripetuto sia stato realizzato in tempi notevolmente ravvicinati e tali da far comprendere che lo spacciatore disponga di una quantità non modica di stupefacente dalla quale attinga le singole dosi. (V mass n 181993; (V mass n 180921; (V mass n 177711; (V mass n 175436; (V mass n 168765; (V mass n 144766).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)