Sez. 1, Ordinanza n. 10873 del 23/04/2024 (Rv. 671101-01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI | Delibera di approvazione del bilancio - Impugnazione - Vizio contestato - Onere della prova a carico dell'impugnante - Contenuto - Differenze.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI
In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.
Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2434 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)