Sez. 1 - , Ordinanza n. 21238 del 23/07/2021 (Rv. 661976 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Approvazione del bilancio di società - Impugnazione – Interesse ad agire del socio – Valutazione alla stregua della prospettazione – Deduzione della mancanza di una corretta informazione – Sufficienza – Perdita del capitale sociale e azzeramento della partecipazione – Rilevanza - Esclusione – Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
In materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico; non esclude, pertanto, l'interesse ad agire la perdita dell'intero capitale sociale e il conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest'ultima costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)