Sez. 3, Sentenza n. 19207 del 16/03/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269913 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Giudizi pendenti in appello alla data di entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen. - Applicabilità della norma - Deducibilità della questione, per la prima volta, nel giudizio di legittimità - Esclusione - Ragioni - Obbligo per il giudice di merito di pronunciarsi al riguardo anche in difetto di specifica richiesta di parte - Insussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Fattispecie relativa ad esercizio in forma ambulante, senza titolo abilitativo, dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)