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Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 20/05/1977 (Rv. 385823 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AVVOCATO - SUSSISTENZA DI PARCELLA CORREDATA DEL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - ONERE PROBATORIO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385823-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'AVVOCATO - SUSSISTENZA DI PARCELLA CORREDATA DEL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - ONERE PROBATORIO - PERSISTENZA.*

Il principio in base al quale l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione, in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore e l'Onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non soffre deroga nel caso di ingiunzione emessa per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, sulla base di parcella corredata del parere del consiglio dell'ordine professionale, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, di fronte a contestazioni dell'opponente, sia pure generiche, incombe sul professionista l'Obbligo di dimostrare l'effettivita delle prestazioni elencate nella parcella, affinche il giudice possa liquidare i relativi compensi secondo tariffa. (Conf 3292/75, mass n 377408; (Conf 2775/75, mass n 376786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)