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Sez. 3, Sentenza n. 2522 del 09/07/1969 (Rv. 342087 - 01)

FALLIMENTO - CHIUSURA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA - CHIUSURA PER INSUFFICIENZA DI ATTIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA- CONDIZIONI - CHIUSURA SENZA COMPLETAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342087-01

FALLIMENTO - CHIUSURA - FALLIMENTO DI UNA SOCIETA - CHIUSURA PER INSUFFICIENZA DI ATTIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA- CONDIZIONI - CHIUSURA SENZA COMPLETAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE.*

La chiusura del fallimento per insufficienza di attivo determina l'Estinzione della societa fallita, sempreche la situazione reale corrisponda a quella apparente, e cioe non siano rimasti in sospeso rapporti derivanti dall'attivita sociale. Nei casi, invece, in cui il fallimento si chiuda senza che la liquidazione sia stata portata a termine in Sede fallimentare (art.118, n.1 e 2, legge fallimentare), e nel caso di concordato, possono sussistere rapporti in corso con i terzi, crediti da riscuotere, beni sociali da convertire in danaro in tali casi, la chiusura del fallimento non determina automaticamente l'Estinzione della societa dichiarata fallita. (V.696-62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)