Sez. 1, Sentenza n. 9723 del 23/04/2010 (Rv. 613181 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Società - Chiusura del fallimento - Effetti - Estinzione - Esclusione - Conseguenze - Accantonamento per pendenza di insinuazione tardiva - Restituzione alla società - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
La chiusura del fallimento di una società per ripartizione finale dell'attivo od insufficienza tale da impedire l'utile continuazione della procedura, disposta ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare previgente, applicabile "ratione temporis", non ne determina l'estinzione, sia perché con essa non si produce indefettibilmente la definizione di tutti i rapporti che fanno capo alla società, sia perchè si verifica, con la fine dello "spossessamento", il riacquisto della libera disponibilità dei propri beni da parte del fallito. Ne consegue che quando la chiusura del fallimento sia avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di insinuazione tardiva di un credito, l'accantonamento a tal fine disposto costituisce un residuo attivo del patrimonio sociale, da restituire alla società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2484, Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)