diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6109 del 20/03/2006 (Rv. 588346 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI | Ammissibilità della prova - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 cod. civ. - Potere discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588346-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI

In materia di procedimento civile, la facoltà attribuita al giudice dall'art. 2723 cod. civ. di ammettere la prova per testimoni di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali attiene all'esercizio di un potere discrezionale che, se congruamente motivato, sfugge al sindacato del giudice di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo erroneamente affermato l'esistenza del divieto di prova testimoniale sulla base del disposto di cui all'art. 2722 cod. Civ., aveva congruamente valutato l'attendibilità del teste escusso in primo grado con riferimento alla qualità delle parti, al vincolo di affinità del testimone e alla considerazione che era strano il mancato uso della forma scritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)