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Sez. 2, Sentenza n. 10319 del 28/05/2004 (Rv. 573263 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI | Ammissibilità della prova - Valutazione delle circostanze ex art. 2723 cod. civ. Potere discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573263-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - POSTERIORI

La valutazione delle circostanze, in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 cod. civ., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)