Sez. L, Sentenza n. 3557 del 15/04/1994 (Rv. 486211 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante ed in mancanza d'impugnazione incidentale - Inammissibilità - Fattispecie relativa a cassazione con rinvio per l'accertamento della natura della patologia, riconducibile per il giudice dell'appello a broncopneumopatia, con conferma di tale qualificazione da parte del giudice di rinvio e determinazione "in peius" della percentuale di invalidità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere
In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può, quindi, dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima. (Nella specie il giudice di merito aveva riconosciuto la sussistenza di una broncopneumopatia professionale ed aveva determinato il conseguente grado di inabilità permanente ai fini della rendita I.N.A.I.L.; la S.C., adita su impugnazione del solo assicurato, che aveva contestato la qualificazione della malattia assumendo la sussistenza di una silicosi, aveva cassato la sentenza rimettendo al giudice di rinvio l'accertamento della natura della patologia; quest'ultimo giudice, invece, nel confermare la sussistenza di una broncopneumopatia professionale, aveva determinato la percentuale di invalidità in misura inferiore rispetto a quella fissata dalla prima sentenza e non oggetto d'impugnazione. La S.C. ha cassato quest'ultima decisione sulla base del principio sopra formulato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)